Pignoramento della Pensione sul Conto Corrente: Limiti e Tutele previste dalla Legge

Introduzione

Ricevere la notifica di un atto di pignoramento sul proprio conto corrente è un evento che può generare notevole preoccupazione, specialmente per un pensionato che su quel conto riceve l’unica fonte di sostentamento. È fondamentale sapere, tuttavia, che l’ordinamento giuridico italiano prevede tutele specifiche e rigorose per proteggere le somme di natura pensionistica, garantendo che al debitore non vengano mai a mancare i mezzi essenziali per una vita dignitosa.

La legge stabilisce un principio cardine, noto come “minimo vitale impignorabile”, volto a bilanciare il diritto del creditore a ottenere quanto gli è dovuto con il diritto del pensionato a conservare le risorse necessarie per le proprie esigenze primarie. Questa tutela si traduce in limiti quantitativi precisi che non possono essere superati, neppure in presenza di un’azione esecutiva.


Normativa di riferimento e principio del minimo vitale impignorabile

La normativa di riferimento, contenuta nel Codice di Procedura Civile, distingue due scenari differenti a seconda del momento in cui le somme pensionistiche sono state accreditate sul conto rispetto alla data di notifica del pignoramento.


1. Pensione già presente sul conto al momento del pignoramento

Nel caso in cui sul conto corrente, al momento della notifica dell’atto, fossero già presenti somme derivanti da ratei di pensione accreditati in precedenza, non possono essere pignorate fino a un importo pari al triplo della misura massima mensile dell’assegno sociale.
L’eventuale somma eccedente tale limite può invece essere pignorata per intero.


2. Pensione accreditata dopo la notifica del pignoramento

La situazione più comune riguarda i ratei di pensione che vengono accreditati sul conto dopo la data della notifica.

In questo caso:

  • la pensione non può essere pignorata per un ammontare pari al doppio della misura massima dell’assegno sociale,
  • con un minimo impignorabile mai inferiore a 1.000 euro.

Solo la parte eccedente tale soglia può essere sottoposta a pignoramento.


Limiti di pignorabilità della parte eccedente

Sulla parte eccedente il minimo vitale, il pignoramento:

  • non può essere totale,
  • deve rispettare i limiti percentuali di legge.

In generale si applica il limite di un quinto dell’eccedenza.
Per i crediti alimentari, la quota pignorabile può arrivare fino a un terzo.

Le stesse regole valgono anche per la tredicesima mensilità.


Obblighi della Banca o di Poste Italiane

L’istituto di credito, in qualità di terzo pignorato, ha l’obbligo di:

  • rispettare i limiti di legge,
  • non bloccare indiscriminatamente tutte le somme,
  • lasciare sempre al pensionato il minimo vitale impignorabile.

Un pignoramento eseguito oltre tali limiti è parzialmente inefficace.


Cosa fare se la banca ha bloccato più del consentito

Se il pensionato subisce un blocco illecito:

  1. Contestare immediatamente alla banca l’errata esecuzione.
  2. Inviare una diffida formale per ottenere lo sblocco delle somme protette.
  3. Se necessario, proporre opposizione all’esecuzione davanti al giudice competente.

Conclusioni

Il pignoramento della pensione è un’eventualità prevista dall’ordinamento, ma le tutele sono chiare e forti. Conoscere i propri diritti permette di difendersi efficacemente e di affrontare con maggiore serenità una situazione complessa.

✍️ Articolo a cura dell’Avv. Valerio Olivieri – Studio Legale Olivieri, Roma e Avezzano
🌐 www.olivieristudiolegale.it

Contatti