
Successioni e risparmio: il problema
Il momento della perdita di un congiunto porta con sé, inevitabilmente, un carico di dolore che gli adempimenti burocratici non dovrebbero aggravare. Dopo il decesso, gli eredi devono spesso ricostruire la situazione patrimoniale del defunto, individuare i rapporti bancari e postali esistenti, acquisire la documentazione necessaria e verificare quali somme o strumenti finanziari siano entrati nell’asse ereditario. In questa fase può accadere che l’intermediario richieda ulteriori documenti, sospenda temporaneamente le operazioni o subordini il pagamento alla presenza o alla firma congiunta degli aventi diritto. Non tutte queste richieste sono automaticamente illegittime. La loro correttezza dipende dalla natura del rapporto, dalla documentazione prodotta, dalla presenza di eventuali contestazioni tra coeredi, dalla disciplina fiscale e dalle condizioni contrattuali del conto, del libretto o del Buono Fruttifero Postale. Questa guida descrive le situazioni più ricorrenti, i principi che tutelano gli eredi e il funzionamento del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
Una situazione ricorrente: documenti in regola, rapporti bloccati
Si pensi, a titolo di esempio, al decesso di una persona che aveva somme depositate presso un intermediario bancario o postale e alcuni strumenti di risparmio cointestati con uno o più familiari. Gli eredi avviano le pratiche successorie, presentano la dichiarazione di successione quando dovuta, raccolgono la documentazione richiesta e chiedono all’intermediario di procedere alla ricostruzione e alla liquidazione dei rapporti. Può accadere che l’intermediario sospenda le operazioni, rinvii gli appuntamenti o richieda ulteriori adempimenti, mentre le somme restano indisponibili. La situazione deve essere valutata distinguendo almeno tre profili:
- gli obblighi fiscali connessi alla dichiarazione di successione;
- la legittimazione del singolo coerede a chiedere la liquidazione della propria quota;
- le regole speciali applicabili ai Buoni Fruttiferi Postali cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso.
Gli ostacoli più frequenti
Conoscere gli ostacoli più frequenti nelle pratiche successorie aiuta a individuare quali documenti e quali regole debbano essere verificati.
La pretesa della firma congiunta di tutti gli eredi
Capita che l’intermediario subordini la liquidazione alla presenza fisica e alla sottoscrizione simultanea di tutti i coeredi. Per i crediti facenti parte della comunione ereditaria, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24657/2007 ha chiarito che ciascun coerede può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune o anche la parte proporzionale alla propria quota, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. Questo non significa, tuttavia, che ogni richiesta di firma congiunta sia sempre priva di giustificazione. Il debitore può avere un interesse concreto a ottenere una pronuncia efficace nei confronti di tutti gli aventi diritto. Inoltre, la situazione cambia se:
- uno dei coeredi ha formulato un’opposizione espressa;
- esiste una contestazione sulla qualità di erede;
- vi è controversia sulle quote;
- la documentazione successoria è incompleta o contraddittoria;
- il rapporto è soggetto a una disciplina speciale;
- il pagamento richiesto riguarda strumenti diversi dai semplici crediti ereditari.
In assenza di una contestazione concreta e quando la documentazione sia completa, la richiesta automatica della presenza o della firma di tutti i coeredi deve essere valutata alla luce del diritto del singolo coerede a far valere la propria posizione.
La dichiarazione di successione e il codice di verifica
Le dichiarazioni di successione vengono trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate e sono accompagnate da ricevute, attestazioni e strumenti informatici di verifica. Può accadere che il codice di verifica, il cosiddetto glifo o QR code, non sia più consultabile online dopo un determinato periodo. La scadenza tecnica del codice di verifica non dimostra, da sola, che la dichiarazione non sia stata presentata o che il documento registrato sia privo di validità. Questo aspetto deve però essere distinto dagli obblighi dell’intermediario previsti dalla disciplina fiscale. L’articolo 48 del decreto legislativo n. 346/1990 stabilisce, in via generale, che i debitori del defunto e i detentori di beni appartenuti al defunto non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni agli eredi senza la prova della presentazione della dichiarazione di successione, della dichiarazione integrativa o dell’inesistenza dell’obbligo di presentarla, nei casi previsti dalla legge. È quindi possibile che l’intermediario richieda una ricevuta, un’attestazione dell’Agenzia delle Entrate o altra documentazione idonea a dimostrare l’adempimento fiscale. La richiesta deve però essere riferita alla prova necessaria e non può essere confusa con la validità sostanziale della dichiarazione di successione.
L’indisponibilità del personale e il blocco operativo
A questi ostacoli possono aggiungersi difficoltà operative:
- appuntamenti non concessi;
- referenti non disponibili;
- richieste documentali non chiare;
- saldi non visibili nei servizi digitali;
- ritardi nella consegna della documentazione;
- informazioni diverse fornite da filiali o uffici differenti.
Nel loro insieme, circostanze di questo tipo possono essere valutate alla luce dei doveri di correttezza, buona fede, trasparenza e collaborazione nel rapporto con la clientela. La valutazione deve però tenere conto delle ragioni del blocco, della completezza della documentazione, della presenza di contestazioni tra coeredi e della disciplina applicabile al singolo rapporto.
I principi in gioco: cosa può essere richiesto dagli eredi
Comprendere la differenza tra comunione ereditaria, diritto alla quota e legittimazione alla riscossione è essenziale per valutare correttamente la posizione del singolo erede.
Il diritto del singolo coerede
I crediti del defunto non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24657/2007, i crediti del defunto entrano nella comunione ereditaria. Ciascun coerede può però agire singolarmente:
- per far valere l’intero credito ereditario comune;
- oppure per chiedere il pagamento della parte proporzionale alla propria quota.
Non è quindi sempre necessario che tutti i coeredi partecipino alla richiesta o al giudizio. I rapporti economici interni tra coeredi restano distinti dal rapporto con il debitore e devono essere regolati nella divisione ereditaria o mediante accordo tra gli interessati. Il debitore può chiedere la partecipazione degli altri coeredi quando abbia un interesse concreto a ottenere una decisione efficace nei confronti di tutti, ad esempio in presenza di una contestazione sulla titolarità, sulle quote o sulla stessa esistenza del credito. Per questo motivo, la questione non può essere risolta con una formula automatica valida per ogni conto, libretto o rapporto bancario. È necessario esaminare:
- il contratto;
- la titolarità del rapporto;
- la documentazione successoria;
- le quote ereditarie;
- eventuali opposizioni;
- le comunicazioni scambiate con l’intermediario;
- la natura della somma richiesta.
Documentazione bancaria e rapporti del defunto
Il successore a qualunque titolo può chiedere all’intermediario copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 119, comma 4, del Testo Unico Bancario. La richiesta può riguardare, ad esempio:
- estratti conto;
- saldi alla data del decesso;
- movimenti del conto;
- contratti;
- documentazione relativa a libretti;
- operazioni di investimento;
- addebiti e commissioni;
- comunicazioni periodiche;
- documenti relativi alla chiusura o allo svincolo dei rapporti.
L’intermediario può chiedere soltanto i costi di produzione della documentazione nei limiti previsti dalla disciplina applicabile. L’acquisizione di questi documenti può essere utile per ricostruire l’attivo ereditario, verificare la correttezza degli addebiti e controllare quali operazioni siano state eseguite dopo il decesso.
La clausola di pari facoltà di rimborso nei Buoni Fruttiferi Postali
Molti Buoni Fruttiferi Postali cointestati recano una clausola indicata con le iniziali PFR, cioè “pari facoltà di rimborso”. La clausola attribuisce, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, a ciascun cointestatario superstite la legittimazione a chiedere il rimborso dell’intero valore del buono. La Corte di Cassazione ha affermato che, in presenza della clausola PFR, il cointestatario superstite non perde il diritto al rimborso per effetto della morte dell’altro cointestatario. La Cassazione ha inoltre escluso l’applicazione analogica ai Buoni Fruttiferi Postali dell’articolo 187 del D.P.R. n. 256/1989, disposizione riferita ai libretti di risparmio e alla necessità della quietanza di tutti gli aventi diritto. Il principio è stato ribadito, tra le altre, dalla Corte di Cassazione, Sezione I, ordinanze n. 15515/2024 e n. 16458/2024. La clausola PFR non deve però essere valutata isolatamente. Occorre verificare:
- il testo effettivamente apposto sul buono;
- la data e la serie del titolo;
- la disciplina contrattuale applicabile;
- la presenza di eventuali opposizioni;
- la posizione degli eredi del cointestatario deceduto;
- l’esclusione dei Buoni Fruttiferi Postali dall’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione;
- la documentazione richiesta dall’intermediario.
I Buoni Fruttiferi Postali, equiparati ai titoli del debito pubblico, sono esclusi dall’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione e non devono essere indicati nella relativa dichiarazione. Il loro rimborso non può quindi essere subordinato, per questa sola ragione, agli adempimenti dell’articolo 48 D.Lgs. n. 346/1990 previsti per beni e rapporti soggetti alla disciplina successoria fiscale. Restano le verifiche sulla legittimazione al rimborso e sulla documentazione richiesta per identificarne il titolare. La possibilità di riscuotere l’intero valore del buono non determina, da sola, la spettanza definitiva di tutte le somme nei rapporti interni con gli eredi.
La tutela delle persone in condizioni di fragilità
Tra gli eredi può esserci una persona anziana, disabile o comunque in condizioni di particolare fragilità. Questa circostanza può assumere rilievo nella valutazione concreta delle modalità con cui l’intermediario ha gestito la pratica, soprattutto quando:
- le richieste documentali non siano state spiegate in modo comprensibile;
- siano stati imposti spostamenti non necessari;
- non siano state indicate modalità alternative di interlocuzione;
- siano stati fissati appuntamenti incompatibili con condizioni note all’intermediario;
- la persona non abbia ricevuto informazioni adeguate sullo stato della pratica;
- la documentazione sia stata richiesta più volte senza indicare con chiarezza le carenze riscontrate.
Non esiste però una regola generale che renda automaticamente illegittimo ogni diniego o ogni richiesta rivolta a una persona fragile. La correttezza della condotta deve essere valutata in relazione alle circostanze concrete, alla documentazione disponibile, alla natura del rapporto e alle modalità alternative che l’intermediario avrebbe potuto adottare.
Addebiti e canoni sui rapporti bloccati
Può accadere che, mentre un rapporto resta temporaneamente indisponibile in attesa della definizione della pratica successoria, continuino a essere addebitati canoni di gestione, commissioni o altre spese. L’addebito non è automaticamente illegittimo per il solo fatto che il rapporto sia oggetto di una pratica successoria. Devono essere verificati:
- il contratto;
- i servizi ancora attivi;
- il periodo a cui si riferiscono le spese;
- l’eventuale chiusura o sospensione del rapporto;
- la disciplina dell’imposta di bollo;
- le comunicazioni inviate dall’intermediario;
- il pregiudizio eventualmente prodotto dal ritardo.
Quando una spesa non risulta prevista, è stata applicata oltre il periodo dovuto o deriva da un comportamento non corretto dell’intermediario, può essere contestata e se ne può chiedere il rimborso. La richiesta di rimborso deve essere distinta dalla domanda di risarcimento del danno ulteriore, che richiede la prova del pregiudizio e del nesso causale.
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
Quando il reclamo all’intermediario non consente di risolvere la questione, è possibile valutare il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. L’ABF è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche, intermediari finanziari e intermediari postali rientranti nella relativa competenza. Il ricorso prevede un contributo di 20 euro per le spese della procedura. Se il ricorso viene accolto, anche solo in parte, il contributo deve essere rimborsato al ricorrente secondo le regole ABF.
In controversie di questo tipo, il ricorso all’ABF può riguardare:
- il diritto del singolo coerede a ottenere la liquidazione della propria quota, quando la documentazione sia completa e non vi siano opposizioni rilevanti;
- la legittimità del rifiuto fondato sulla necessità automatica della firma congiunta di tutti i coeredi;
- il diritto del cointestatario superstite al rimborso del Buono Fruttifero Postale munito di clausola PFR;
- la rilevanza della documentazione successoria richiesta dall’intermediario;
- la correttezza della richiesta di ulteriori adempimenti;
- la contestazione di canoni o addebiti eventualmente non dovuti;
- il pagamento delle somme eventualmente riconosciute, con gli interessi legali se dovuti e riconosciuti.
L’ABF non sostituisce il giudice ordinario e le sue decisioni non hanno efficacia vincolante pari a quella di una sentenza. L’intermediario che non adempia alla decisione può tuttavia essere soggetto alla pubblicazione della notizia dell’inadempimento sul sito dell’ABF per cinque anni e, nei casi previsti, sulla pagina iniziale del proprio sito per sei mesi. L’ABF rappresenta quindi uno strumento stragiudiziale che può essere valutato insieme agli altri rimedi disponibili.
Il reclamo preventivo e i termini
Prima di presentare ricorso all’ABF è necessario inviare un reclamo scritto all’intermediario, indicando in modo chiaro:
- il rapporto interessato;
- la data del decesso;
- la richiesta formulata;
- la documentazione già trasmessa;
- il comportamento contestato;
- la soluzione richiesta;
- gli eventuali importi domandati.
L’intermediario deve rispondere, in via generale, entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo. Per le controversie relative ai servizi di pagamento possono trovare applicazione termini più brevi, normalmente pari a 15 giorni lavorativi, secondo la disciplina specifica. Il ricorso all’ABF deve essere presentato entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo. Se questo termine è trascorso, è possibile presentare un nuovo reclamo e, dopo la risposta dell’intermediario o il decorso del termine previsto per rispondere, proporre il ricorso nel rispetto degli altri requisiti di ammissibilità. Se il reclamo non viene presentato correttamente o il termine viene superato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile o improcedibile.
Cosa può fare un erede in una situazione analoga
Chi si trova ad affrontare il blocco di conti correnti, libretti di risparmio o Buoni Fruttiferi Postali dopo la scomparsa di un familiare, e riceve dall’intermediario rifiuti o richieste che appaiono sproporzionate, può valutare gli strumenti riconosciuti dall’ordinamento.
Alcune verifiche utili
Può essere opportuno:
- chiedere per iscritto le motivazioni del diniego;
- chiedere all’intermediario l’indicazione completa dei documenti mancanti;
- verificare se i Buoni Fruttiferi Postali riportino la clausola PFR;
- distinguere il diritto civilistico al rimborso dagli adempimenti fiscali successori;
- raccogliere la dichiarazione di successione, le ricevute e le attestazioni dell’Agenzia delle Entrate;
- richiedere la documentazione bancaria relativa ai rapporti del defunto;
- acquisire estratti conto, saldi, contratti e comunicazioni;
- verificare la presenza di eventuali opposizioni degli altri coeredi;
- contestare gli addebiti che risultino non dovuti o non adeguatamente giustificati;
- far esaminare da un avvocato eventuali rinunce, transazioni o quietanze prima della sottoscrizione;
- inviare un reclamo scritto prima di valutare il ricorso all’ABF.
Domande Frequenti
È possibile chiedere la liquidazione della propria quota senza la presenza degli altri eredi?
In linea generale, il singolo coerede può agire per far valere la propria quota del credito ereditario o anche l’intero credito comune, senza che sia sempre necessaria la partecipazione degli altri coeredi. La regola deve però essere coordinata con la natura del rapporto, con la documentazione successoria e con eventuali opposizioni. Se esiste una controversia sulla qualità di erede, sulle quote o sulla titolarità del rapporto, l’intermediario può avere un interesse concreto a richiedere il coinvolgimento degli altri aventi diritto o una pronuncia giudiziale.
Cosa significa la clausola PFR sui Buoni Fruttiferi Postali?
PFR significa “Pari Facoltà di Rimborso”. Nei Buoni Fruttiferi Postali cointestati, la clausola consente, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, a ciascun cointestatario superstite di chiedere il rimborso dell’intero valore del buono. La morte di un cointestatario non elimina automaticamente tale diritto. Devono tuttavia essere esaminati il testo del titolo, la disciplina contrattuale, gli eventuali atti di opposizione e la documentazione necessaria a verificare la legittimazione al rimborso. I Buoni Fruttiferi Postali sono esclusi dall’attivo ereditario fiscale e non devono essere indicati nella dichiarazione di successione. Il diritto a riscuotere l’intero resta distinto dalla spettanza delle somme nei rapporti interni con gli eredi.
La dichiarazione di successione è sempre necessaria?
Non in ogni situazione. La necessità dipende dal valore e dalla composizione dell’eredità, dai rapporti coinvolti, dalla presenza di beni o diritti trasferiti per causa di morte e dalle eventuali ipotesi di esonero previste dalla legge. Quando la dichiarazione è dovuta, l’articolo 48 del decreto legislativo n. 346/1990 impone, in via generale, ai debitori del defunto e ai detentori di beni appartenuti al defunto di acquisire la prova della presentazione della dichiarazione o della non debenza, prima di procedere al pagamento o alla consegna agli eredi.
La scadenza del QR code rende invalida la dichiarazione di successione?
La scadenza tecnica del codice di verifica non dimostra, da sola, che la dichiarazione non sia stata presentata o che sia priva di validità. Può però essere necessario acquisire altra documentazione idonea a dimostrare la presentazione della dichiarazione, l’avvenuta registrazione o l’inesistenza dell’obbligo di presentarla. Il problema deve quindi essere distinto tra validità della dichiarazione e modalità utilizzabile per dimostrarne la presentazione.
I canoni di gestione sui conti bloccati sono sempre illegittimi?
No. La loro legittimità dipende dal contratto, dai servizi ancora attivi, dal periodo di applicazione, dalla disciplina dell’imposta di bollo e dalle circostanze concrete. Gli addebiti possono essere contestati quando risultino non dovuti, non previsti o collegati a un comportamento dell’intermediario che abbia determinato un pregiudizio.
Cos’è l’Arbitro Bancario Finanziario?
L’ABF è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e intermediari bancari e postali. Il ricorso deve essere preceduto da un reclamo all’intermediario. Per le domande di pagamento, l’importo richiesto non può superare € 200.000. Se la domanda riguarda soltanto l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà, non opera questo limite di importo. Il ricorso non può riguardare operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente la sua presentazione. Il ricorso prevede un contributo di 20 euro, rimborsato al ricorrente se la decisione accoglie il ricorso, anche solo in parte. Le decisioni ABF non sono vincolanti come una sentenza, ma l’intermediario che non adempie può essere soggetto alla pubblicazione della notizia dell’inadempimento secondo le modalità previste dalla disciplina.
Quanto tempo si ha per fare ricorso all’ABF?
Il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Se sono trascorsi più di dodici mesi, è possibile presentare un nuovo reclamo e successivamente ricorrere all’ABF, rispettando i termini di risposta e gli altri requisiti di ammissibilità. Prima di ricorrere è necessario attendere la risposta dell’intermediario o il decorso del termine previsto per la risposta. Il termine generale è di 60 giorni dalla ricezione del reclamo; per i servizi di pagamento possono trovare applicazione termini più brevi.
È possibile chiedere gli interessi sulle somme spettanti?
Gli interessi legali possono essere richiesti quando siano dovuti in base alla natura dell’obbligazione, al momento della mora, alla domanda proposta e agli elementi accertati nel procedimento. Non è quindi corretto affermare che gli interessi decorrano automaticamente, in ogni caso, dalla prima richiesta o dal primo reclamo.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Articoli 1175, 1218, 1223, 1292 e seguenti, 1375, 1834 e 2697 del Codice civile.
- Articoli 119 e 128-bis del Testo Unico Bancario, D.Lgs. n. 385/1993.
- Articoli 178 e seguenti del D.P.R. n. 156/1973.
- Articolo 48 del D.Lgs. n. 346/1990.
- Delibera CICR 29 luglio 2008, n. 275.
- Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
- Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
- Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 24657/2007.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15515/2024.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16458/2024.
Ha ricevuto un rifiuto o un ritardo nella liquidazione di un rapporto ereditario?
Per una valutazione della documentazione, delle richieste dell’intermediario e degli eventuali rimedi disponibili è possibile contattare lo Studio Legale Olivieri. Avv. Valerio Olivieri
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